Giorgio Beretta

Locazioni brevi su Airbnb. Tra esigenze di equità e semplicità impositiva

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I recenti lavori parlamentari intorno alla manovra finanziaria 2017 hanno riproposto la questione in ordine all’opportunità di individuare modalità impositive ad hoc per i proventi derivanti dalle locazioni di breve durata concluse tramite piattaforme telematiche.

L’attuale quadro normativo

L’esame della legge di bilancio 2017 ha riproposto la questione circa l’individuazione di un regime impositivo adeguato per i proventi derivanti dalle locazioni brevi e turistiche, ossia non eccedenti complessivamente i 30 giorni nell’anno solare, in particolare rispetto agli affitti conclusi tramite piattaforme telematiche (delle quali la più nota è sicuramente la società californiana Airbnb).

Attualmente, ai fini IRPEF, i canoni risultanti dalle locazioni (comprese quindi quelle di breve durata) costituiscono, in capo ai percipienti, redditi dei fabbricati ai sensi degli artt. 36 e ss. del TUIR. La base imponibile cui si applica l’aliquota progressiva del contribuente è costituita dall’importo dei canoni, se superiori al reddito medio ordinario, ridotto del 5% a titolo di deduzione forfettaria delle spese. Peraltro, in sostituzione del regime ordinario IRPEF, nonché delle relative addizionali e delle imposte di registro e di bollo, i locatori di immobili ad uso abitativo possono optare in dichiarazione per il regime della cd. “cedolare secca” di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 23/2011, assoggettando l’ammontare lordo percepito ad un prelievo proporzionale pari al 21%.

Come puntualizzato dal secondo comma della citata disposizione nonché dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare n. 26/E del 2011, la cedolare secca può applicarsi anche alle locazioni di breve durata. Tuttavia, non sussistendo alcun obbligo di registrazione ai fini dell’imposta di registro per tali contratti (se non in caso d’uso), i relativi proventi non sono spesso dichiarati dai percipienti né l’Amministrazione ha la possibilità di verificare la correttezza di quanto indicato dai contribuenti (se non analizzando le movimentazioni bancarie).

Inoltre, l’opzione per la cedolare secca è preclusa per gli affitti conclusi da soggetti nel contesto di un’attività commerciale. In questo caso, i relativi proventi costituiscono infatti redditi d’impresa ai sensi degli artt. 55 e ss. del TUIR, qualora l’attività sia svolta per professione abituale, ovvero redditi diversi ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. i), se l’attività è occasionale.

Altro nodo irrisolto riguarda la riscossione dell’imposta di soggiorno. Tale tributo, posto a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ricomprese nel territorio comunale, viene però riscosso dai locatori al momento del pagamento e successivamente versato all’Ente locale. Proprio al riguardo, Airbnb ha recentemente annunciato l’intenzione di concludere circa 700 accordi con altrettante municipalità sparse per il mondo, impegnandosi unilateralmente a riscuotere per conto di quest’ultime le imposte locali. Accordi bilaterali sono già operativi in città come Parigi, Amsterdam, Lisbona, San Francisco. In Italia un accordo simile è stato raggiunto con il Comune di Firenze, anche se attende di essere coordinato con la nuova legge sul turismo della Regione Toscana varata lo scorso 12 ottobre ma non ancora approvata dal Consiglio regionale.

Ulteriore criticità attiene al fatto che, essendo il turismo materia di competenza regionale, la normativa sulle locazioni turistiche può differire sostanzialmente da regione a regione.

Alla ricerca di un difficile equilibrio

Al di là del mancato gettito per l’Erario, tale scenario pone innanzitutto un serio problema di equità impositiva nonché, fuori da un piano strettamente fiscale, di tutela della concorrenza con riguardo a soggetti che scelgono modalità più tradizionali per lo svolgimento di attività non dissimili.

In questa prospettiva, è indubbiamente interessante la proposta avanzata recentemente in Commissione Finanze di coinvolgere direttamente gli intermediari (tanto telematici che non), affidando a quest’ultimi il ruolo di sostituti d’imposta dei locatori nell’applicazione della cedolare secca sugli affitti brevi.

Nondimeno, prevedere una sostituzione d’imposta obbligatoria per le locazioni brevi, se ha il pregio di sgravare i locatori dall’onere di indicare gli importi percepiti in dichiarazione, contribuendo inoltre a contrastare fenomeni evasivi nonché abbattendo tanto i costi di compliance per i prestatori di servizi quanto quelli amministrativi per il Fisco chiamato a monitorare ogni singola transazione, non necessariamente si risolve in un trattamento equo per i contribuenti, specie nel caso in cui questi ultimi possano utilizzare tali redditi in compensazione al momento della dichiarazione.

Ad ogni modo, la ricerca dell’equità impositiva non deve andare a detrimento della semplicità del sistema fiscale. Al riguardo, si deve rilevare che l’economia della collaborazione – sulla cui stessa definizione si riscontrano peraltro posizioni non univoche – rappresenta un modello economico nuovo, solo in parte accostabile alle attività dell’economia tradizionale, in quanto prevede il coinvolgimento diretto di soggetti perlopiù privati, che utilizzano beni privati, spesso per un tempo e a fronte di importi limitati. Tali peculiarità richiederebbero appunto adempimenti fiscali semplificati per i prestatori di servizi. L’attuale sistema impositivo non sembra invero contemplare adeguatamente tale esigenza, specie se si considera la necessità per i prestatori di servizi di tenere conto delle spese sostenute al fine di scomputarle dagli importi percepiti. In una prospettiva de iure condendo, sarebbe pertanto auspicabile che il legislatore tenesse conto di entrambe le suddette esigenze.

Tags :
canone,locazione
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